Art. 32.
(Ufficio del servizio sociale).

      1. Fino a quando non sia attuata una ristrutturazione dei centri di rieducazione per minorenni e dei relativi uffici del servizio sociale ovvero non sia realizzata una diversa organizzazione socio-assistenziale, l'ufficio distrettuale del servizio sociale è ripartito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in nuclei funzionanti presso ogni sezione specializzata.